Esiste molta confusione tra la gente, ci sono vere e proprie leggende metropolitane in merito all'interpretazione del Codice Penale in caso di risse, lesioni personali, autodifesa. Il più delle volte si è portati a pensare che chi "attacca" per primo ha torto e si prenderà tutte le conseguenze legali della rissa, oppure che i coltelli con lama sotto le famosissime "quattro dita" sono legali e trasportabili liberamente. E' per questo che ho deciso di affrontare questo argomento, apparentemente secondario.
Articolo 52 del Codice Penale Italiano:*
"Difesa Legittima: Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa."
Per necessità di difendere s'intende la reazione necessaria per difendere un diritto minacciato. In sede di giudizio verranno valutate tutte le cause della minaccia e della inevitabilità della reazione e della non esistenza di altre strade se non quella di reagire. In pratica in caso di processo si tenterà di capire se chi ha reagito poteva fare altre cose, tipo scappare dalla minaccia stessa.
Il diritto in questione può essere interpretato come la propria vita, incolumità, proprietà personale, nonché diritti morali come l'onore e la riservatezza (anche se questi due ultimi hanno perso molta importanza come attenuanti presso i giudici).
Per pericolo attuale s'intende l'unione di più concetti contemporaneamente: pericolo, ovvero la probabilità di ricevere un danno; attuale è il pericolo presente o incombente al momento del fatto, non futuro o già esaurito.
L'offesa ingiusta può essere una minaccia o una omissione. L'ingiustizia si verifica quando un'azione è contro l'ordinamento giuridico vigente.
Fatte queste precisazione passiamo ad un esempio pratico. Siete stati aggrediti per strada per un qualsiasi motivo, avete reagito e avete fatto fuori un braccio al vostro aggressore che, dopo essere stato medicato all'ospedale vi ha denunciato per lesioni personali. A questo segue un processo e voi in fase di giudizio citate l'Articolo 52. Avete reagito ad un pericolo attuale e reale in maniera proporzionata; insomma avete agito in caso di Difesa Legittima. La prima cosa che il Pubblico Ministero farà, sarà quella di esaminare se avevate o meno la possibilità di evitare la reazione dandovi alla fuga. Per la dottrina prevalente il dilemma va risolto applicando il concetto del "bilanciamento degli interessi", per cui il soggetto non è tenuto a fuggire in tutti quei casi la fuga esporrebbe i suoi beni personali (tra cui la vita, chiaramente) o di terzi (fuggire in auto con il rischio di investire qualcuno) a lesioni uguali o superiori alla lesione che provocherebbe all'aggressore difendendosi. La giurisprudenza in merito è oscillante. Per quanto riguarda la
proporzionalità della difesa il giudizio non va formulato non solo valutando il rapporto tra mezzi offensivi e difensivi messi in atto durante lo scontro, ma anche riguardo alla proporzione tra il male minacciato e male inflitto. La proporzionalità giuridica occorre quando l'aggredito provoca un male all'aggressore minore o tollerabilmente superiore a quello subito; quindi tornando al nostro caso citato non è giuridicamente accettabile spaccare un'articolazione a chi si limitava, chessò, a prenderci a schiaffi. Inoltre, non è assolutamente tollerato uccidere con un bastone chi si limitava solo a percuoterci (si, vallo a spiegare al giudice...). Inoltre non è ammesso uccidere chi tenta di sottrarci un bene patrimoniale, mentre è accettabile infliggere una lieve ferita (ma non certo una rottura ossea) a chi attenta ad un nostro bene patrimoniale di elevatissima entità
Tutto questo per dire:
Non si può uccidere chi tenta di rubarci qualcosa, ma si può reagire duramente solo con chi minaccia volutamente la nostra vita o del prossimo.
Si può reagire solo quando non si hanno ragionevoli possibilità di fuga, oppure, la fuga sarebbe peggio della danno per noi o per chi ci sta attorno.
Si può reagire con oggetti contundenti solo chi ci attacca con armi simili.
Inoltre si può aggiungere che si finisce in Tribunale nei seguenti casi:
Se le ferite da noi cagionate all'aggressore vengono giudicate guaribili dall'ospedale che presta soccorso in più di sette giorni (per certi medici un trauma da schiaffo si riassorbe in otto giorni(!!!) )
SE SIAMO DENUCIATI OVVIAMENTE
Il concetto di "Difesa Legittima"
Articolo 52 del Codice Penale Italiano:*
"Difesa Legittima: Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa."
Per necessità di difendere s'intende la reazione necessaria per difendere un diritto minacciato. In sede di giudizio verranno valutate tutte le cause della minaccia e della inevitabilità della reazione e della non esistenza di altre strade se non quella di reagire. In pratica in caso di processo si tenterà di capire se chi ha reagito poteva fare altre cose, tipo scappare dalla minaccia stessa.
Il diritto in questione può essere interpretato come la propria vita, incolumità, proprietà personale, nonché diritti morali come l'onore e la riservatezza (anche se questi due ultimi hanno perso molta importanza come attenuanti presso i giudici).
Per pericolo attuale s'intende l'unione di più concetti contemporaneamente: pericolo, ovvero la probabilità di ricevere un danno; attuale è il pericolo presente o incombente al momento del fatto, non futuro o già esaurito.
L'offesa ingiusta può essere una minaccia o una omissione. L'ingiustizia si verifica quando un'azione è contro l'ordinamento giuridico vigente.
Fatte queste precisazione passiamo ad un esempio pratico. Siete stati aggrediti per strada per un qualsiasi motivo, avete reagito e avete fatto fuori un braccio al vostro aggressore che, dopo essere stato medicato all'ospedale vi ha denunciato per lesioni personali. A questo segue un processo e voi in fase di giudizio citate l'Articolo 52. Avete reagito ad un pericolo attuale e reale in maniera proporzionata; insomma avete agito in caso di Difesa Legittima. La prima cosa che il Pubblico Ministero farà, sarà quella di esaminare se avevate o meno la possibilità di evitare la reazione dandovi alla fuga. Per la dottrina prevalente il dilemma va risolto applicando il concetto del "bilanciamento degli interessi", per cui il soggetto non è tenuto a fuggire in tutti quei casi la fuga esporrebbe i suoi beni personali (tra cui la vita, chiaramente) o di terzi (fuggire in auto con il rischio di investire qualcuno) a lesioni uguali o superiori alla lesione che provocherebbe all'aggressore difendendosi. La giurisprudenza in merito è oscillante. Per quanto riguarda la
proporzionalità della difesa il giudizio non va formulato non solo valutando il rapporto tra mezzi offensivi e difensivi messi in atto durante lo scontro, ma anche riguardo alla proporzione tra il male minacciato e male inflitto. La proporzionalità giuridica occorre quando l'aggredito provoca un male all'aggressore minore o tollerabilmente superiore a quello subito; quindi tornando al nostro caso citato non è giuridicamente accettabile spaccare un'articolazione a chi si limitava, chessò, a prenderci a schiaffi. Inoltre, non è assolutamente tollerato uccidere con un bastone chi si limitava solo a percuoterci (si, vallo a spiegare al giudice...). Inoltre non è ammesso uccidere chi tenta di sottrarci un bene patrimoniale, mentre è accettabile infliggere una lieve ferita (ma non certo una rottura ossea) a chi attenta ad un nostro bene patrimoniale di elevatissima entità
Tutto questo per dire:
Non si può uccidere chi tenta di rubarci qualcosa, ma si può reagire duramente solo con chi minaccia volutamente la nostra vita o del prossimo.
Si può reagire solo quando non si hanno ragionevoli possibilità di fuga, oppure, la fuga sarebbe peggio della danno per noi o per chi ci sta attorno.
Si può reagire con oggetti contundenti solo chi ci attacca con armi simili.
Inoltre si può aggiungere che si finisce in Tribunale nei seguenti casi:
Se le ferite da noi cagionate all'aggressore vengono giudicate guaribili dall'ospedale che presta soccorso in più di sette giorni (per certi medici un trauma da schiaffo si riassorbe in otto giorni(!!!) )
SE SIAMO DENUCIATI OVVIAMENTE
Ultima modifica di simone pedrazzini il Mer Mar 04, 2009 9:01 pm - modificato 2 volte.