Per rissa s'intende una violenta mischia con vie di fatto tra persone che compiano atti violenti col duplice intento di arrecare offesa agli avversari e di difendersi dalle offese di costoro.
Secondo il prevalente orientamento giuridico l'attenuante della provocazione è normalmente non applicabile al reato di rissa, sottinteso che in esso la provocazione fra i partecipanti è reciproca e si elide vicendevolmente, a meno che uno dei partecipanti alla contesa abbia ecceduto i limiti accettati e prevedibili, così realizzando, con la sua condotta eccessiva, un autonomo fatto ingiusto. Al reato di rissa, e a quelli connessi, non è applicabile Il concetto di "Difesa Legittima" perché i partecipanti sono animati dall'intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si sono posti, sicché la loro difesa non può dirsi necessaria.
Secondo il prevalente orientamento giuridico l'attenuante della provocazione è normalmente non applicabile al reato di rissa, sottinteso che in esso la provocazione fra i partecipanti è reciproca e si elide vicendevolmente, a meno che uno dei partecipanti alla contesa abbia ecceduto i limiti accettati e prevedibili, così realizzando, con la sua condotta eccessiva, un autonomo fatto ingiusto. Al reato di rissa, e a quelli connessi, non è applicabile Il concetto di "Difesa Legittima" perché i partecipanti sono animati dall'intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si sono posti, sicché la loro difesa non può dirsi necessaria.